statuto

In data 16-02-2010, in Bassano del Grappa si sono riuniti i Sigg.ri:

Pace Cesare, […]
Zotta Mauro, […]
Costa Franco, […]
Bresolin Dario, […]
Vivian Daniela, […]

per costituire una Associazione senza fini di lucro denominata “LIBRI CONTRO FUCILI” Onlus.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Pace Cesare il quale accettando l’incarico, nomina quale segretario il Sig. Zotta Mauro. Il Presidente dell’assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell’iniziativa volta a costituire una Associazione senza fini di lucro.

L’associazione si occuperà di favorire l’istruzione in tutte le sue forme, in particolare a favore delle persone meno abbienti di qualsiasi nazionalità, sesso e religione. I soci fondatori sono convinti che la formazione sia il seme necessario per la pace nel Mondo.

Il Presidente dell’assemblea dà lettura dello Statuto, comprendente più dettagliatamente l’oggetto sociale della costituenda associazione, che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all’unanimità.

L’assemblea delibera quindi che la costituita Associazione venga denominata “LIBRI CONTRO FUCILI”, e che la sua sede legale venga posta a Bassano del Grappa in Via Marchesane, 49. La proposta viene approvata all’unanimità.

Nella sua prima riunione l’assemblea nomina il primo Consiglio Direttivo nelle persone di: Presidente Pace Cesare, Segretario Zotta Mauro, consigliere Bresolin Dario.

Bassano del Grappa, 16-02-2010

statuto  "Libri CONTRO FUCILI ONLUS"


Art. 1 - È costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale sotto la denominazione: “LIBRI CONTRO FUCILI”  ONLUS .

Art. 2 - La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e in particolare si occuperà di favorire l’istruzione e la promozione della cultura mediante l’istituzione, a titolo esemplificativo e non tassativo, di borse di studio o corsi di formazione a favore di persone svantaggiate,beneficenza, sia in Italia che all’estero, a favore di altri enti che operano direttamente nei confronti di soggetti meritevoli di solidarietà sociale o a favore di altre ONLUS o enti pubblici che operano nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Il primo obbiettivo di “LIBRI CONTRO FUCILI” è la costruzione di una piccola scuola in Ecuador nella comunità indios di Melan, il cui costo indicativo è di USD 8500. Il presidente Cesare Pace provvede ad anticipare personalmente la somma di USD 6000,00 che saranno successivamente recuperati dallo stesso  grazie alle iniziative poste in essere e alle donazioni.

La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie. La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

Art. 3 - La ONLUS ha sede in Bassano del Grappa, Via Campesana 13c -

Art. 4  Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate della ONLUS sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).
In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 5 - Sono soci dell’Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'assemblea dei soci.

Art. 6 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell’esercizio il Presidente del Consiglio di amministrazione predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti nel rispetto del vincolo dell’art. 10 del D. Lgs. 460/1997.

Art. 7 - L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3  membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Al Presidente al Vice Presidente ed al Segretario  non spetta alcun compenso. In deroga a quanto sopra il primo presidente e i componenti del Consiglio sono nominati nell’Atto Costitutivo.

Il Consiglio si riunisce:
a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio:

  1. cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
  2. redige i bilanci e li presenta all'assemblea;
  3. compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

Art. 8 - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

I soci devono essere convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale.

Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio oppure, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell’assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

Art. 9 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore.

Art. 10 - Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile.

 

Bassano del Grappa, 16 febbraio 2010